L’Inps, con circolare n. 88 del 22 agosto 2024, in considerazione degli adeguamenti della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, ha fornito le istruzioni operative da seguire per l’erogazione della prestazione di assegno di integrazione salariale.
Hanno diritto alla prestazione, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento:
- tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del contratto di apprendistato;
- i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
