Fondamento delle tutele in caso di rinunce e transazioni

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 28 giugno 2023, n. 18503, ha stabilito che la ratio delle norme contenute nei primi tre commi dell’articolo 2113 cod. civ. deve essere individuata nella considerazione che il lavoratore possa trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del suo datore di lavoro nel momento in cui, da solo, sottoscrive un atto di rinunzia o di transazione relative ad un diritto derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti ed accordi collettivi e concernente i rapporti di cui all’articolo 409 c.p.c. Il Legislatore, quindi, ha voluto predisporre una disciplina di particolare tutela del lavoratore ed ha stabilito che le rinunzie e le transazioni possono essere dal medesimo impugnate, entro un termine perentorio, così introducendo una ulteriore figura di annullabilità oltre alla azione generale prevista dagli artt. 1425 e ss. c.c. Questa esigenza di tutela, collegata al rischio che la volontà del lavoratore possa essere coartata ed indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi, non sussiste, peraltro, quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dall’ultimo comma dell’art. 2113 c.c..

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