Il fallimento non determina ex se lo scioglimento del rapporto di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 dicembre 2021, n. 39699, ha ritenuto che il fallimento non può determinare ex se lo scioglimento del rapporto di lavoro, per coordinamento con l’articolo 72, L.F., rimanendo sospeso in attesa della dichiarazione del curatore, il quale può scegliere di proseguirlo, così esercitando una legittima facoltà di subentro nel rapporto, attivandone la prosecuzione con l’obbligo di adempimento per entrambe le parti delle prestazioni corrispettive, ovvero di sciogliersi da esso, nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell’ordinamento lavoristico, perché la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro e potendo il lavoratore reagire al recesso intimato dal curatore con gli ordinari rimedi impugnatori.

 

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