Emergenza COVID-19 – UE e validità dei formulari A1

L’Inps, con messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, in relazione all’emergenza COVID-19.

La validità dei formulari A1 con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 anche in assenza della richiesta esplicita di deroga, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in 2 o più Stati, i formulari A1 rilasciati prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

 

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