DPI: nozione estesa a ogni attrezzatura che protegga da rischi di salute e sicurezza

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 giugno 2019, n. 16749, ha ritenuto che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (DPI) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’articolo 2087 cod. civ..

 

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