D.L. Sostegni: prime indicazioni sugli ammortizzatori COVID

L’Inps, con messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, e delle relative istruzioni operative, ha offerto le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e Cisoa in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. 41/2021.

L’articolo 8, D.L. 41/2021, ha rideterminato il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e ha differenziato sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili. L’articolo 8, comma 1, prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di Cigo per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Il comma 2 stabilisce, invece, che, per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Per tali misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

 

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