Il divieto di storno è autonomo rispetto al patto di non concorrenza

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 agosto 2021, n. 22247 ha stabilito che il patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c. e la clausola contrattuale di divieto di storno di clientela vietano due condotte differenti: la prima proibisce, dietro corrispettivo, lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice per una durata limitata nel tempo, al termine del rapporto di lavoro; la seconda, invece, impedisce il compimento di atti e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un’altra impresa, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato durante il periodo di dipendenza con la prima società, mirando dunque a garantire la tutela dell’avviamento ed il mantenimento e consolidamento dei buoni rapporti con il portafoglio di clienti. Ne consegue l’indipendenza delle due clausole, segnata anche dall’autonomia delle fonti normative regolatrici delle fattispecie, sicché il regime normativo dell’art. 2115 c.c. non può estendersi alla previsione contrattuale del divieto di storno di clienti. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha escluso che la clausola del divieto di storno della clientela costituisca manifestazione del patto di non concorrenza e duplicazione dello stesso).

 

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