Divieto di cambio sede per il lavoratore che assiste il familiare disabile convivente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 agosto 2019, n. 21670, ha precisato che il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’articolo 33, comma 5, L. 104/1992, nel testo modificato dall’articolo 24, comma 1, lettera b), L. 183/2010, opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unita produttiva di cui all’articolo 2103 cod. civ..

 

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