Dirigente scolastico: responsabilità nella prevenzione degli infortuni sul lavoro

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 12 settembre 2019, n. 37766, ha stabilito che il dirigente scolastico rappresenta un “datore di lavoro” con talune peculiarità; infatti, non è proprietario degli immobili che ospitano le scuole ed è, inoltre, privo dei poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi degli edifici scolastici, tuttavia gli spetta comunque il dovere di informare e sollecitare gli enti competenti, ossia Comuni e Province, e, in caso di inerzia o di insufficienza degli interventi, di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dell’incolumità, sino alla sospensione, come extrema ratio, dell’attività scolastica.

 

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