Decadenza dall’impugnazione e richiesta di accertamento del diritto al trasferimento presso il cessionario

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 luglio 2021, n. 19589, ha ritenuto che le disposizioni in materia di decadenza dall’impugnazione di cui all’articolo 32, comma 4, lettere c) e d), L. 183/2010, non si applicano ai casi in cui, in tema di cessione di contratto di lavoro ex articolo 2112, cod. civ., il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria. Tale previsione deve, infatti, intendersi relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione del contratto o il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranei alla stessa i casi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda e, quindi, ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario.

 

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