Datore responsabile per danno alla salute se non agisce sull’ambiente di lavoro stressogeno

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 gennaio 2025, n. 123, ha ritenuto che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, è ravvisabile la violazione dell’articolo 2087, cod. civ. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo a inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi. La conflittualità delle relazioni personali esistenti all’interno di un ufficio impone al datore di lavoro di adottare misure opportune per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, incluso il ricorso al potere disciplinare.

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