Danno da demansionamento possibile anche in caso di promozione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 novembre 2017, n. 27930, ha stabilito che, ai fini della configurabilità della violazione dell’articolo 2103 cod. civ. da parte del datore di lavoro, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente, dovendo farsi invece riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale. Pertanto, nonostante la promozione, dietro la quale si cela la riduzione netta dell’impegno lavorativo, non è escluso il diritto del dipendente al risarcimento del danno da demansionamento. Danno, fra l’altro, la cui entità può essere calcolata in via equitativa.

 

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