La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 ottobre 2023, n. 28993, ha stabilito che con riguardo alla natura retributiva dei benefits assegnati ai dipendenti, è stato affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore, sicché la concessione del benefit si risolve in un adeguamento della retribuzione. Ove il benefit costituisca, invece, la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisca a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita.
Correlazione delle spese alla prestazione lavorativa e valenza ristoratoria
di Redazione
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