Convalida delle dimissioni del genitore lavoratore anche nel periodo di prova

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha precisato che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi 3 anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

Infatti, poiché la convalida delle dimissioni è finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro e costituisce un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore, il Dicastero ritiene che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.

Infatti, il datore di lavoro potrebbe indurre le dimissioni anche durante il periodo di prova, determinando un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, nullo.

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