I controlli a tutela del patrimonio aziendale esulano dai controlli c.d. difensivi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 novembre 2017, n. 26682, ha stabilito che, in tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall’articolo 4, comma 2, L. 300/1970 (nella versione di testo antecedente la formulazione disposta dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2015), espressamente richiamato dall’articolo 114, D.Lgs. 196/2003, per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

 

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