Controlli difensivi illegittimi senza l’applicazione dell’articolo 4, L. 300/1970

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza 31 gennaio 2018, n. 4564, ha deciso che la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore costituisce un limite oggettivo invalicabile all’esercizio incondizionato del diritto del datore di lavoro a tutelare il patrimonio aziendale, che, se attuato senza le cautele procedimentali imposte dall’articolo 4, L. 300/1970, nella versione ante riforma, rende penalmente illecita la condotta dell’azienda che ha installato le telecamere per scopi difensivi, a tutela del proprio patrimonio. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato il datore di lavoro che aveva nascosto delle telecamere all’interno del condizionatore al fine di controllare la lavoratrice – peraltro, formalmente non sua dipendente –, asserendo esigenze di tutela del proprio patrimonio.

 

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