Contributi previdenziali versati in eccesso: azione di ripetizione solo da parte del datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31508, ha stabilito che, in caso di versamento in eccesso di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore. Il lavoratore, invece, potrà agire nei confronti del datore di lavoro che ha effettuato la trattenuta, azionando così un credito di natura retributiva. Ne consegue che, in tal caso, non si applica la prescrizione quinquennale ex articolo 2948, n. 4, cod. civ., né l’articolo 429, c.p.c., in materia di interessi di rivalutazione e l’azione può essere intrapresa a prescindere dal fatto che il datore di lavoro abbia ottenuto il rimborso dei contributi effettivamente versati.

 

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