Contratto intermittente: requisiti anagrafici e conseguenze in caso di assenza degli stessi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28345, ha stabilito che l’articolo 34, D.Lgs. 276/2003, nella versione modificata dalla L. 92/2012 e vigente ratione temporis, prevede che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 25 anni di età, fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età. Tale requisito anagrafico concorre, unitamente agli altri di natura oggettiva, a individuare il campo di applicazione della disciplina del lavoro intermittente, in quanto costituisce un presupposto per la stipulazione del contratto. La mancanza di tale requisito, stante la sua rilevanza in relazione alla struttura del contratto e agli interessi pubblici sottesi, come sopra evidenziati, determina la nullità del negozio per contrasto con norme imperative di Legge, ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, cod. civ. (c.d. nullità virtuale) e, dall’altro, la possibilità di una conversione ex articolo 1424, cod. civ., ove il negozio sia idoneo a produrre gli effetti di un’altra fattispecie e previo accertamento, riservato in via esclusiva al giudice di merito, della volontà delle parti.

 

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