Contratto di espansione: il contributo addizionale non va versato

L’Inps, con circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, ha precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale: pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate.

Il datore di lavoro potrà, quindi, procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, esponendo il codice già in uso “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

 

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