Congedo per emergenza COVID-19: nuove istruzioni INPS

L’INPS, con circolare 3 settembre 2020, n. 99, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS, in particolare relativi all’estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e alla fruizione del congedo in modalità oraria.

La legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esteso fino al 31 agosto 2020 il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, superando, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020.

Rimangono confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; pertanto, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5 della circolare n. 45/2020.

A seguito dell’ampliamento del periodo di fruizione del congedo, la conversione/trasformazione interessa le domande aventi ad oggetto periodi compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020.

La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria solamente per i lavoratori dipendenti.

Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedoCOVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

 

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