Comportamento extralavorativo del dipendente: oneri di allegazione e rilevanza ai fini del licenziamento

In tema di licenziamento per giusta causa, l’onere di allegazione dell’incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell’etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti.

La fattispecie è relativa al licenziamento di un dipendente di Asl, con mansioni di “necroforo” implicanti contatti con l’utenza, a cui era stata applicata, ex articolo 444, c.p.p., la pena di 3 anni di reclusione per lesioni con arma da fuoco ai danni di un componente di una famiglia titolare di impresa di onoranze funebri concorrente con quella della propria famiglia.

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