Collocamento obbligatorio: lavoratori in smart working inclusi nella base di computo

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 10 giugno 2021, ha chiarito che i dipendenti in smart working devono essere inclusi nella base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della L. 68/1999. Infatti, il Ministero ritiene che i lavoratori agili non siano assimilabili ai telelavoratori, espressamente esclusi dall’articolo 23, D.Lgs. 80/2015, e che escludere gli smart workers dalla base di computo pregiudicherebbe in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.
Infine, il Ministero precisa che l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20, D.Lgs. 148/2015, per l’erogazione del trattamento Cigs), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.

 

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