Clausola contrattuale: interpretazione del giudice non contestabile

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 marzo 2022, n. 9436, ha ritenuto che, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.

 

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