Cigs per imprese soggette a procedura concorsuale

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.24 del 26 luglio 2016, ha offerto ulteriori chiarimenti relativamente alla possibilità, per le imprese soggette a procedura concorsuale, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, ad integrazione della circolare n.1/16.

In particolare viene precisato che è possibile la fruizione del trattamento di Cigs per la causale di crisi aziendale ex art.21, lett.b), D.Lgs n.148/15:

  • per i lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito. Qualora, pertanto, sussistendo precise condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale ove il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di Cigs;
  • in caso di concordato con continuità aziendale, laddove il piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, e il concordato sia omologato.

 

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