Chiusura agevolata avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%: le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, ha offerto chiarimenti ai contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari. La circolare precisa che la misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Il documento, inoltre, illustra, anche con esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma: definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 ed estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. La definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 (ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

 

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