La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 febbraio 2020, n. 3913, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, D.P.R. 180/1950 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), alla luce delle modifiche apportate dal D.l. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto.
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