Cessazione fittizia dell’attività: reintegra e risarcimento del lavoratore licenziato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 gennaio 2019, n. 1852, ha ritenuto che, in caso di licenziamento collettivo, l’assoluta omessa enunciazione di alcun criterio di scelta conseguente a una prospettata ma fittizia cessazione di attività – nella fase di informazione e consultazione sindacale – radica un difetto, per così dire ontologico, del recesso, che rinviene appropriata tutela mediante lo strumento reintegratorio approntato dal Legislatore del 2012.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto