Calcolo ULA: a quali fini rileva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 giugno 2017, n. 15960, ha stabilito che il calcolo in unità lavorative annue (c.d. ULA) può rilevare ai fini del computo della forza lavoro in essere al fine di valutare se sussista, a seguito della nuova assunzione, un effettivo incremento dell’occupazione, ma non anche al fine di considerare quale “nuovo assunto ad incremento delle unità occupate” colui il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, non essendo consentita alcuna interpretazione analogica del disposto della L. 448/1998, articolo 3, comma 5, in ragione della natura eccezionale delle disposizioni che introducono sgravi contributivi. In breve, la conversione di un contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non dà luogo a incremento di occupazione rilevante ai fini degli sgravi contributivi per i nuovi assunti di cui all’articolo 44, L. 448/2001.

 

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