Brevi periodi di lavoro in Germania: legislazione applicabile e utilizzo dei periodi assicurativi

L’Inps, con messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020, ha offerto chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASpI, che svolgono, per brevissimi periodi, attività lavorativa dipendente in Germania, per la corretta gestione di tali casistiche, in relazione al contenzioso amministrativo e giudiziario in atto in materia.

La legislazione tedesca (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 122, comma 1) riconosce, anche nel caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l’accredito contributivo di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica (Anrechnungszeiten) svolti dal 17° al 25° anno di età (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 58, comma 1, n. 4). Nei casi segnalati all’Istituto, l’attività lavorativa, svolta in Germania per brevissimi periodi, ha comportato l’accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia. Tale contribuzione ha consentito, in forza delle citate disposizioni normative, la valorizzazione dei periodi di istruzione universitaria svolta in Italia e, per effetto della totalizzazione internazionale, in alcuni casi è stato possibile ottenere l’anticipazione della decorrenza della pensione italiana.

 

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