L’attività di vestizione/svestizione degli infermieri rientra nell’orario di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 maggio 2020, n. 8623, ha stabilito che l’attività di vestizione/svestizione degli infermieri rientra nell’orario di lavoro da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno, in quanto tale attività attiene a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’azienda, ma dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene.

 

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