Attività di co.co.co. incompatibile con indennità di mobilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2018, n. 2497, ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, come quella di collaborazione coordinata e continuativa suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità. L’articolo 7, comma 5, L. 223/1991, infatti, persegue la finalità di indirizzare e incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato; l’indennità di mobilità assume la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale.

 

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