Astensione per maternità dopo il parto: primi chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019, ha offerto i primi chiarimenti relativamente alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 485, L. 145/2018.

L’Istituto precisa che, fino all’emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell’applicazione “Gestione Maternità”, al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, le stesse possono esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione. Inoltre, ricorda che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, esclusivamente per via telematica o sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) oppure tramite patronato o Contact center. Le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale e in busta chiusa, recante la dicitura “contiene dati sensibili”. Tali domande non transiteranno in procedura “Gestione Maternità” fino all’emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti.

 

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