L’astensione dal lavoro, se non collettivamente concordata, non è sciopero

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 settembre 2024, n. 24473, ha ritenuto che l’astensione dal lavoro da parte di alcuni dipendenti non può qualificarsi come sciopero, in assenza di una decisione collettivamente concordata. Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore, ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l’attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva l’eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), è necessario che l’astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l’iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo.

 

 

 

 

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