La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11136, ha stabilito che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’articolo 2110 c.c., comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato articolo 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all’uso o all’equità, non risultando sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma essendo necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 c.c.: ne consegue che è legittimo il licenziamento per superamento del comporto adottato nei confronti del lavoratore, nonostante l’infortunio patito, laddove la presunzione di colpa per l’oggetto in custodia a carico della parte datoriale risulta superata perché l’evento pregiudizievole risulta non prevedibile in considerazione della diligenza esigibile in base alle norme tecniche e precauzionali applicabili al tempo.
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