La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 febbraio 2016, n.3485, ha stabilito che l’art.2103 cod.civ., nella versione del testo applicabile alla fattispecie e antecedente alle modifiche introdotte dall’art.3, D.Lgs. n.81/15, consente all’imprenditore l’esercizio del potere conformativo della prestazione richiesto al lavoratore al fine di adeguare l’organizzazione alle mutevoli esigenze dell’impresa, ma a condizione che l’adibizione fosse a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. L’art.2103 cod.civ. nel testo vigente ratione temporis, commina la nullità di ogni patto contrario rispetto al divieto inderogabile di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, a differenza di quanto previsto dalla novella introdotta dal citato decreto legislativo, che consente mutamenti in pejus sia al potere unilaterale dell’imprenditore, anche abilitato dalla contrattazione collettiva, sia ad accordi individuali in sede protetta.
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