Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 41 del 15 ottobre 2021, ha approvato il c.d. Decreto fiscale, un D.L. recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che prevede, tra le altre cose, di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. In particolare, viene previsto:
- abbassamento al 10% della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero;
- inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza;
- estensione delle competenze di coordinamento all’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
- aumento dell’organico dell’INL, con l’assunzione di 1.024 unità, e investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza;
- rafforzamento del Sinp.
Inoltre, sempre in ambito lavoro, è stato previsto:
- rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per COVID-19 alla malattia;
- congedi parentali per lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni, che possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione da COVID o per la quarantena disposta dalle Autorità competenti;
- rifinanziamento della Cig COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19.
Infine, sono state stabilite anche misure in ambito fiscale, a tutela dei contribuenti in maggiore difficoltà economica:
- differimento del versamento delle rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio: versamento entro il 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nel 2020 e dal 28 febbraio 2021 al 31 luglio 2021;
- estensione a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, del termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
- per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.
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