La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.5 del 12 maggio 2016, in merito all’applicabilità del D.Lgs. n.81/08 agli studi professionali infermieristici, ha precisato che gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art.2, co.1, lett.a), D.Lgs. n.81/08, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori, fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica. Al contrario, dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’art.21, D.Lgs. n.81/08, qualora prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.
Applicabilità del T.U. sicurezza agli studi professionali infermieristici
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