L’Inps, con notizia del 17 giugno 2020, ha offerto indicazioni in merito alla possibilità, prevista dal D.L. Rilancio, che l’Istituto stesso anticipi ai lavoratori destinatari di trattamenti di Cigo, Cigd e di assegno ordinario, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. Questa possibilità è riconosciuta per tutte le domande di Cigo e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 e per le domande di Cigd che saranno presentate direttamente all’Inps. A tal fine il datore di lavoro, in fase di presentazione della domanda, deve trasmettere tutti i dati necessari per consentire il calcolo e l’erogazione del suddetto anticipo: a tal fine, l’Istituto rende disponibili i tracciati con le informazioni che dovranno essere trasmesse al momento della presentazione domanda di Cigo, Cigd o di assegno ordinario a pagamento diretto, in aggiunta a quelle normalmente richieste.
Il servizio è disponibile nella sezione Servizi per Aziende e Consulenti – CIG e Fondi di solidarietà.
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