La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 marzo 2023, n. 8466, ha stabilito che qualora sussista un’ipotesi di anticipi provvigionali, cioè di importi erogati dalla società mandante – secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l’interesse dell’agente ad evitare l’alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali – una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1748 c.c. (che riguardano le provvigioni), con operatività del diverso art. 2033 c.c. in quanto essendo la provvigione erogata dal preponente pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale.
Anticipi provvigionali e risoluzione anticipata del contratto
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026
Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026
