Ampliamento del congedo per padri lavoratori nell’anno 2019

L’Inps, con messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha ricordato che l’articolo 1, comma 278, L. 145/2018, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019. Inoltre, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a 5 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Pertanto, sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. Sarà infatti il datore di lavoro a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens.

 

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