Altra attività lavorativa nel periodo di aspettativa per gravi motivi familiari: licenziamento legittimo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 giugno 2022, n. 19321, ha ritenuto che l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell’articolo 2119, cod. civ., o dell’articolo 3, L. 604/1966, che, in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge a una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente per giustificato motivo soggettivo, che, durante l’aspettativa per gravi motivi familiari, ha svolto attività lavorative per la sua impresa.

 

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