AdE: quantificazione del reddito imponibile in caso di erogazioni di prestiti

Con la risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E, l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di definizione del reddito imponibile in caso di concessione ai dipendenti di finanziamenti a tasso agevolato di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR.

La norma in questione prevede che in caso di concessione di prestiti, costituisce compenso in natura il 50 per cento della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi effettivamente praticati.

La risoluzione specifica come tale riconoscimento sia da ascrivere a quello più ampio delle erogazioni in natura disciplinato dal precedente articolo 51, comma 3, del TUIR.

A nulla rileva il fatto che in concreto il soggetto che riconosce il beneficio in capo al lavoratore (in questo caso sotto forma di tasso agevolato) sia terzo rispetto al rapporto di lavoro, in quanto in ogni caso viene specificato dalla medesima risoluzione che la condizione di miglior favore trae comunque origine dal rapporto di lavoro.

Sempre la citata risoluzione 44/E specifica operi anche in questa fattispecie l’estensione anche ai medesimi riconoscimenti laddove concessi ai familiari declinati dall’articolo 12 del TUIR (anche se non a carico) del lavoratore (o del pensionato).

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