L’accettazione della liquidazione non esclude l’impugnazione del licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 febbraio 2017, n. 3045, ha stabilito che la mera accettazione della liquidazione, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l’accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, al fine del conseguimento dell’ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno conseguente.

 

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