Abuso dei permessi disabili ex L. 104/1992: conseguenze

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 giugno 2021, n. 17102, ha stabilito che l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della L. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento del lavoratore che, durante i permessi ex L. 104/1992, aveva svolto attività incompatibili con l’assistenza alla madre, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre.

 

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