La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 marzo 2025, n. 8342, ha stabilito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che si avvalga del permesso ex comma 3 dell’articolo 33, L. 104/1992, non per l’assistenza al familiare ma per attendere, anche solo in parte, ad altra attività, configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, che rileva ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, ripercuotendosi tale comportamento sull’elemento fiduciario con riguardo alla futura correttezza dell’adempimento da parte del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026
