730-4: sostituzione della sede telematica

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 51/E del 24 aprile 2017, ha offerto chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4). L’Agenzia ha reso noto che dal 23 marzo 2017 è possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti e, poiché il provvedimento 14 aprile 2017 ha eliminato la scadenza del termine di trasmissione dell’indirizzo telematico al 31 marzo, le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti anche a valere per i conguagli da effettuarsi nel 2017.

La comunicazione di variazione produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione, a meno che il sostituto d’imposta non richieda, con apposita istanza da inoltrare all’indirizzo dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it, il rinvio presso la nuova sede telematica (o nuovo intermediario) dei risultati contabili già messi a disposizione presso la sede telematica sostituita. In tal caso, tutti i modelli 730-4 relativi al sostituto già consegnati presso la precedente sede telematica sono nuovamente messi a disposizione presso la nuova sede dove saranno messi a disposizione anche i nuovi modelli 730-4 che dovessero successivamente pervenire.

 

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