Trasformazione dell’associazione professionale in STP: le ritenute d’acconto eccedenti sono compensabili

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 85/E del 26 marzo 2026, ha precisato che le ritenute d’acconto maturate dall’associazione professionale e attribuite ai soci prima della trasformazione in società di capitali possono essere riattribuite e utilizzate dalla nuova società per il pagamento di altre imposte e contributi mediante F24.

L’istante è un’associazione professionale per l’esercizio in forma associata della libera professione di consulente del lavoro, che dal 1° gennaio 2026 si è trasformata in STP in forma di S.r.l. Nel periodo d’imposta 2025 lo studio ha determinato il proprio reddito secondo le regole del lavoro autonomo e, in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi SP), lo ha attribuito pro quota ai soci, ex art. 5, TUIR, attribuendo secondo lo stesso principio le ritenute d’acconto operate sui compensi percepiti.

A partire dal 1° gennaio 2026, a seguito di trasformazione dell’associazione in STP S.r.l., il reddito prodotto si qualifica come reddito d’impresa e non più come reddito di lavoro autonomo. Pertanto, l’associazione chiede se, in sede di compilazione del modello Redditi SP 2026, per l’anno d’imposta 2025, da parte dello studio associato, e del modello dichiarativo Redditi PF 2026, per l’anno d’imposta 2025, da parte dei soci, sia ancora possibile per questi ultimi riattribuire le ritenute eccedenti all’associazione, che nel frattempo si è trasformata in STP S.r.l.

L’Agenzia, sulla base:

  • dell’art. 177‑bis, TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie degli studi professionali, riconoscendo piena neutralità fiscale ai conferimenti, alle trasformazioni e alle altre operazioni straordinarie che coinvolgono associazioni professionali e società tra professionisti, purché la società neocostituita subentri integralmente nelle posizioni fiscali e contabili del soggetto preesistente;
  • dell’art. 2498, c.c., che prevede che il soggetto trasformato conservi diritti e obblighi dell’ente che effettua la trasformazione e prosegua nei rapporti giuridici già in essere;

precisa che i soci, nel modello Redditi PF 2026 relativo al periodo d’imposta 2025, possono continuare a riattribuire allo studio associato le ritenute eccedenti rispetto all’imposta personale dovuta.

Lo studio associato, che deve presentare il modello Redditi SP 2026 per il 2025, in quanto ultimo periodo d’imposta che precede la trasformazione, dovrà riportare nella propria dichiarazione le ritenute così riattribuite.

In virtù della continuità, se l’importo complessivo delle ritenute supera l’imposta dovuta dall’associazione, la quota eccedente è recuperabile e viene trasferita direttamente alla STP, affinché la utilizzi come credito mediante modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830.

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