Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti sulle novità concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni, introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

In particolare, l’art. 1, commi 10 e 11, Legge n. 199/2025, ha introdotto, per l’anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, prevedendo un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro.

L’Agenzia ritiene che rientrino nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle 3 tipologie di lavoro elencate: notturno; nei giorni festivi e di riposo; a turni.

Viene precisato che sono, invece, escluse:

  • le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali;
  • gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni);
  • gli istituti retributivi differiti (TFR);
  • le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (13ª e14ª mensilità);
  • le somme corrisposte per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno;
  • i compensi che, anche se denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Il lavoratore dipendente accede direttamente all’agevolazione, ma ha facoltà di rinunciarvi per iscritto ove volesse avvalersi della tassazione ordinaria.

L’imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Viene chiarito che per verificare il predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell’anno 2026, fermo restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Tale limite annuo rappresenta una franchigia, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Viene precisato che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E/2026.

Per i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta, le agevolazioni potranno essere recuperate nella dichiarazione dei redditi.

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