DURF: vanno computati anche i versamenti da avvisi bonari

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 63/E del 3 marzo 2026, ha stabilito che non è possibile ottenere il Documento unico di regolarità fiscale (DURF) laddove i versamenti fiscali, contributivi e assistenziali registrati in conto fiscale nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio siano inferiori al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.

Al riguardo, però, precisa che nel suddetto computo vanno imputati tutti i versamenti confluiti nel conto fiscale eseguiti nel lasso temporale dell’ultimo triennio, compreso tra la data di inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d’imposta della dichiarazione dei redditi più recente, che, pertanto, concorreranno ai fini dell’imputazione nel triennio di riferimento, in base alla data di effettuazione del pagamento.

Precisato quanto sopra, viene esplicitato che i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari, possano rientrare nella quota del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono.

Si ricorda come il DURF sia stato introdotto al fine di contrastare comportamenti fraudolenti e l’illecita somministrazione di manodopera per i committenti, appaltatori e subappaltatori in occasione di gare d’appalto: vengono previsti specifici adempimenti a carico dei sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, prevedendo che tali soggetti siano tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (F24) relative al versamento delle ritenute di imposta trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Risultano esonerate da tali obblighi le imprese appaltatrici che comunicano al committente, allegando apposita certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per l’inoltro della documentazione, dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRPEF, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

In riferimento alle cause di esonero, la circolare n. 1/E/2020, punto 3.1, ha chiarito che è esclusa l’applicazione della disciplina in commento qualora le imprese appaltatrici, tramite apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, dimostrino, tra l’altro, di aver «eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime» e che «Per verificare tale requisito si farà riferimento:
– al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. A tal fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo;
– al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.
In altre parole, la disposizione in commento che mira a misurare la regolarità fiscale include espressamente, nel computo della soglia del 10%, soltanto i versamenti che le imprese appaltatrici «abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio
».

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