Detassazione incrementi retributivi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti sulle novità concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni, introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

In particolare, l’art. 1, comma 7, Legge n. 199/2025, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, ha introdotto un’imposta sostitutiva pari al 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro: viene precisato che nella verifica del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

L’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. L’Agenzia ritiene che, qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, benché la loro erogazione sia iniziata precedentemente. La circolare precisa che l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, cioè le 12 mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). Sono, invece, esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività (ore di lavoro straordinario, maggiorazioni e indennità per lavoro notturno o festivo e indennità di turno). Inoltre, sono escluse le somme disposte dal rinnovo contrattuale erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale e il TFR. Viene chiarito che, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.

Il documento di prassi ricorda che l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E/2026.

Per i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta viene chiarito che le agevolazioni potranno essere recuperate nella dichiarazione dei redditi.

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